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Messaggio  Ospite Mar 17 Mag 2011 - 17:43

Sto traducendo e anche modificando uno statuto dell'Istituto de arte contamporáneo che è stato fondato in Spagna da alcuni mesi...
Mi è sembrato molto interessante e quindi ve lo propongo con le mie modifiche perché scriviate le vostre opinioni ed eventualmente lo potremmo adottare, dopo averlo dibattuto e approvato in una assemblea, come un manifesto prodotto dall'asas, dando il merito corrispondente a coloro che lo hanno creato ovviamente Wink

Lo pubblicherò qui non interamente ma a pezzi consecutivi, in modo che si può ricomporre senza problemi Wink

Qui va il primo pezzo:

MANIFESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARTISTI ASAS
Associazione Siciliana Arte e Scienza

PRESENTAZIONE
Il settore dell'arte del secolo XX e XXI in Italia non si è dotato a nostro parere, di principi filosofici e standard etici credibili. L’Associazione Siciliana Arte e Scienza d’accordo con i suoi scopi statutari vuole offrire agli artisti e agli amanti dell’arte un insieme organico di norme professionali per l’ampio settore delle arti visive, affinché si ricostruisca una immagine del mondo nuovo dell’arte più giusta e trasparente con una attitudine positiva e solidaria nei confronti della società.
Uno dei punti di forza di questo manifesto consiste nel suo carattere pluriprofessionale e nell’attitudine fraterna che si promuove tra gli artisti. Ciò crediamo che ci permette di riflettere sulle questioni dell’arte dai molteplici punti di vista dei diversi agenti di questa comunità artistica. D’accordo con tale peculiarità, questo manifesto si differenzia dagli esistenti in altre parti del mondo per dirigersi all'insieme di questa comunità, offrendo riferimenti di buone pratiche incrociate.
In quanto associazione, ci interessiamo di come ci si dovrebbe condurre individualmente, alludendo solo in alcune occasioni agli obblighi collettivi delle istituzioni pubbliche, delle ditte, e degli organismi o amministrazioni che partecipano nel mondo dell'arte, ci dirigiamo pertanto ad autonomi, industriali, lavoratori per conto terzi, dirigenti di istituzioni, mezzi di comunicazione e responsabili politici.
Non pretendiamo di offrire un marco esaustivo di principi filosofici e di standard professionali, benché si menzionino alcuni obblighi basilari di ognuno degli agenti del sistema dell'arte, bensì una guida orientativa per la creazione artistica e per le corrette relazioni interprofessionali.
È molto difficile stabilire una normativa rigida in un campo nel quale i professionisti rivendicano giustamente il diritto alla libertà di idee e d’espressione, e inoltre si accordano come possono i termini delle loro relazioni... quindi ci limitiamo a fare raccomandazioni che servano come riferimento e possano ricostruire quel clima di fiducia reciproca necessaria per la rinascita di un’arte giusta e trasparente. Ma sopratutto di un’arte che sia un atto d’amore verso l’umanità.
Il documento rimane aperto ad aggiunte e miglioramenti che dovranno essere approvate in Assemblea Generale.

INDICE
1.Principi
2.Artisti
3.Galleristi
4.Critici d'arte
5.Giornalisti specializzati
6.Commissari di esposizioni
7.Collezionisti privati
8.Musei e centri d’arte
8.1. Patrocini
8.2. Direttori
8.3. Altri impiegati
9.Restauratori
10.Consiglieri artistici
11.Gestori culturali
11.1. Gestori culturali pubblici
11.2. Gestori culturali privati
12.Membri di giurie e Comitati
13.Avvocati specialisti



1. PRINCIPI
1.1. Funzione pubblica

I soci dell'ASAS pensiamo che il lavoro artistico è una risposta ad una necessità sociale: l'arte è parte costituente della cultura contemporanea, un strumento di relazione sociale e col mondo che apporta arricchimento vitale, individuale e sociale, apertura di orizzonti di pensiero e capacità critica davanti alle sfide del presente e del futuro, ed infine è depositario dei sogni dell’umanità.
Gli artisti creano, studiano, diffondono, commercializzano, esibiscono, conservano e gestiscono l'arte, consigliano e difendono aspetti relazionati con la stessa, sempre tenendo in conto che, al di sopra di qualunque interesse particolare, il suo destinatario finale è la comunità di cittadini e l’umanità più in generale.
1.2. Creazione, significato e conservazione del patrimonio artistico
Compete ai professionisti non solo la creazione, la documentazione ed il curato materiale delle opere d'arte -garantendo la conservazione del patrimonio artistico contemporaneo- ma anche l'esegesi dei fatti culturali che contengono. Tutta l'attività professionale sarà guidata per il rispetto verso il significato storico ed estetica delle opere d'arte, al suo consolidamento ed il suo apporto alla formazione estetica e civica. I professionisti che si ispirano a questo manifesto assumiamo la nostra responsabilità nel lascito patrimoniale per le generazioni venture.
1.3. Libertà di espressione
Affermiamo la libertà di espressione di artisti, critici, teorici, docenti e ricercatori, commissari, galleristi, gestori, responsabili di programmazione nei musei e nei centri culturali, editori ed altri professionisti del settore. L'indipendenza di pensiero, la possibilità di un dibattito aperto delle idee, i contenuti e le forme delle opere d'arte possono essere solo limitate per la legislazione vigente e per la propria responsabilità dell'autore davanti ai recettori e fruitori dell'opera. La cultura e l'arte devono essere baluardi della libertà, indipendenti da qualunque partitismo, e pertanto devono promuovere la fraternità , l'uguaglianza, la pluralità e la diversità e censurare qualunque discriminazione di genere, classe sociale, etnia o religione.
1.4. Rispetto mutuo
Le rispettive attività degli artisti si completano e si incrociano di continuo; ognuno degli agenti della comunità artistica riconosce il valore del lavoro degli altri e manifesterà il suo appoggio fraterno pubblicamente evitando di pronunciare giudizi frivoli, pregiiudizi e denigrazioni di qualsiasi tipo.
1.5. Buone pratiche (o Condotte etiche)
Si devono promuovere l'uguaglianza di opportunità lavorative e le relazioni leali e fraterne tra i professionisti del settore, e che le offerte di lavoro si realizzino per convocazione pubblica aperta e trasparente.
La profesionalizazione del settore passa per lo stabilimento di onorari adeguati. Si eviteranno gli omaggi come compenso di favori o i complimenti enfatizzati e gratuiti che possano interpretarsi come ricerca di una predisposizione favorevole per fini di interesse particolare, estranei alle obiettive valutazioni artistiche.
Nessun professionista approfitterà dell'informazione sulle idee altrui ottenuta attraverso la presentazione di progetti non accettati di qualunque tipo (opere d'arte a concorso) progetti espositivi, investigazioni...) senza autorizzazione dell'autore.
Consideriamo ineludibile difendere l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i nostri ambiti professionali

cheers cheers cheers cheers cheers

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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 0:53

secondo pezzo:

1.6. Prevenzione dei conflitti di interessi
Anteporremo il prestigio del settore, formato dall’insieme delle attitudini abituali e dell'associazione, a qualunque interesse individuale.
L'asas eleggerà in seno alla sua Assemblea, tra i suoi soci, i membri di una "Commissione di Arbitraggio" che, appoggiandosi su questo codice deontologico, concilieranno i possibili conflitti, sempre a richiesta dei soci che si sentiranno pregiudicati. Questi potranno sollecitare, per iscritto, alla Commissione che esamini le situazioni che li preoccupino, e che li riguardino direttamente o indirettamente. Potranno chiedere, agli altri soci in conflitto o anche alle persone estranee all'associazione che si affidino al criterio della Commissione affinché questa proponga accordi di conciliazione.
La Commissione sarà integrata da cinque soci, due di essi appartenenti al Consiglio dei Fondatori, ma tutti appartenenti a differenti professioni delle arti visive.
- un pittore, o designer grafico
- uno scultore o designer industriale
- un incisore o fotografo
- un docente di belle arti in attivo o pensionato, o una persona legata ad un museo o centro di arte
- un docente di storia dell’arte o critico, o una persona legata ad qualche attività imprenditoriale artistica, gestore culturale, editore, o un collezionista.
Si dovrà elaborare a parte un regolamento per la creazione e funzionamento di questa Commissione di Arbitraggio.
1.7. Legalità e trasparenza
Rivendichiamo il fatto che tutte le relazioni professionali rimangano registrate in contratti che definiscano con chiarezza i diritti ed obblighi, garantiscano le retribuzioni congrue e la dovuta considerazione. Assumiamo pienamente la cornice legale e fiscale vigente che inquadra le nostre attività artistiche e promuoveremo tutta quella legislazione che secondo noi aiuta a regolarle con ragionevole equità. Promuoveremo la trasparenza nelle amministrazioni ed istituzioni pubbliche, reclameremo il compimento della legalità vigente per ogni istituzione, associazione od organismo che riceva aiuti diretti o indiretti delle amministrazioni e proteggeremo la trasparenza nelle transazioni del mercato dell'arte. Denunceremo i casi di manifesta illegalità o i rischi per l'integrità dei beni patrimoniali.
1.8. Formazione
Promuoveremo la formazione artistica e l'educazione estetica, la ricerca scientifica e lo studio permanente mirando all'interpretazione delle opere d'arte, alla loro migliore conservazione, esposizione e gestione. Ci impegniamo a contribuire al miglioramento della formazione della cultura artistica-visiva dei cittadini che manifestano interesse per l’arte.
1.9. Complementarità
Questo codice non pretende di sostituire nessuno regolamento o statuto che sia stato adottato o che dovesse essere elaborato in futuro da altri gruppi professionali. L’impegno morale con questo codice non esime dal rispettare qualsiasi altro regolamento che si sia accettato formalmente in altre situazioni. In caso di contrasto tra i distinti codici, i soci potranno ricorrere alla Commissione di Arbitraggio per dirimere l’eventuale conflitto.
1.10. Ambito di applicazione
Questo codice deontologico è assunto dai soci dell'asas nel momento della sua approvazione in Assemblea Generale; i candidati ad essere ammessi come soci dovranno conoscerlo e manifestare il loro impegno per rispettarne i principi, prima di formalizzare la loro accettazione.
I soci potranno proporre alla Commissione di Arbitraggio l’ammonimento o l’espulsione diretta di qualunque socio che abbia dimostrato un comportamento professionale in grave contrasto con questo codice; l’espulsione per tali motivi dovrà essere approvata dai due terzi del Consiglio dei fondatori, su proposta della stessa Commissione di Arbitraggio. .


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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 13:37

...terzo pezzo:

2. ARTISTI
L'artista è il pilastro centrale sul quale si appoggia il sistema dell'arte attuale. Si relaziona direttamente con tutti gli agenti del campo artistico e nella correzione di tutte quelle relazioni bilaterali si basano le buone pratiche del settore. L’artista produce le opere e gli eventi che sono interpretati, esposti o commercializzati dagli altri professionisti, e la forza del sistema dell'arte si appoggia sulla sua consapevolezza morale, sulla sua serietà come creatore e ricercatore, e sulla sua preparazione teorica e tecnica oltre che sul suo talento.
Come produttore di patrimonio materiale ed immateriale:
Si raccomanda all'artista di mantenere un registro esaustivo della sua produzione.
L'artista procurerà alle gallerie, collezioni pubbliche o private (se vende direttamente a queste), l’informazione verace e dettagliata dell’opera venduta: titolo, possibili collaborazioni di altri artisti o collaboratori, data, tecnica di produzione, materiali di cui è composta, attrezzi tecnici utilizzati, esigenze di conservazione, durabilità prevista, nonché le condizioni e le forme più adeguate per la sua esposizione. Includendo ove fosse necessario il materiale grafico che spieghi il corretto montaggio dei pezzi, che si consegnerà alla collezione pubblica o privata che acquisisca l'opera.
La varietà delle tecniche e la complessità dei materiali dell'arte contemporanea esige dai produttori la più esaustiva informazione dei materiali impiegati, che è imprescindibile per la sua corretta conservazione e utilizzazione. Se l’opera è realizzata con materiali effimeri o facilmente deteriorabili, si deve far notare per iscritto al gallerista, alla collezione o al commissario a cui si consegna tale circostanza, concretando la sua probabile durabilità, e fornendo le istruzioni sui metodi di esposizione e conservazione più adeguati per salvaguardare per quanto possibile l'integrità fisica dell'opera, e chiarire anche le condizioni di aggiornamento e di sicurezza, nel caso in cui si tratti di opere che comportino attività o altri eventi.
L'uso di fonti di ispirazione e l'appropriazione di idee altrui sono pratiche abituali nell'arte attuale, ma se l'artista utilizza immagini, musica, audiovisivi o altri tipi di creazione soggetti alla legislazione della proprietà intellettuale che possano causare problemi legali deve farlo notare chiaramente per iscritto ai distributori e compratori della sua opera.
Quando un artista realizza un'opera non unica, con edizione di qualunque tirata, o repliche (identiche o con leggere variazioni) deve fare constare molto chiaramente in un documento scritto le caratteristiche dell'edizione o delle repliche e limitare indicandone il numero degli esemplari prodotti. Se dovesse realizzare produzioni o edizioni della stessa opera con differenti grandezze o con variazioni tecniche dovrà scriverlo anche nello stesso documento. In caso di opere audiovisive si chiariranno le caratteristiche del master; per le opere realizzate su supporto digitale, si deve indicare il software e hardware utilizzato, così come l'uso e il mantenimento del pezzo.
L’artista consegnerà ciascuna opera firmata in una zona facilmente identificabile accompagnata con un certificato in cui si dichiara che è l’autore unico o principale della stessa.
Nella relazione professionale con tutti gli agenti del mondo artistico si rispetteranno sempre i diritti morali degli artisti sulle opere, stabiliti dalla Legge di Proprietà Intellettuale:
• accordando se l’ opera dovrà essere divulgata ed in che condizioni
• determinando se tale divulgazione si farà risaltando il suo nome, o con pseudonimo, o anonimamente
• esigendo il riconoscimento del suo diritto intellettuale come autore dell'opera
• esigendo il rispetto all'integrità dell'opera evitando assolutamente qualsiasi trasformazione senza il consenso dell’autore
• modificando eventualmente l'opera rispettando i diritti ceduti dall’autore a terzi
• potendo accedere l’artista all'esemplare unico o raro quando si trovi in potere di un terzo, per esercitare il suo diritto di divulgazione o qualunque altro che gli corrisponda legalmente o per contratto.
Nel caso in cui l'artista sia socio di una società fiduciaria di diritti deve informare di ciò alla galleria o l'istituzione con le quali collabori, ed accordare in che casi starebbe, o no, disposto a rinunciare agli importi economici che implicano i suoi diritti.
2.1. Relazione con le gallerie, che lo rappresentano e le collezioni pubbliche o private
Vedere punto 3.1., sulle relazioni contrattuali tra artisti e galleristi.
L’artista informerà la galleria con cui ha un contratto per qualunque esposizione o attività a cui vorrà partecipare.
Quando un artista lavora in esclusiva con una galleria o ha firmato con essa un accordo mediante il quale si affida la gestione dell'opera prodotta durante un determinato periodo, l'artista rifiuterà di vendere direttamente le opere oggetto del contratto richieste da collezionisti, che saranno indirizzati per l’acquisto alla galleria.
Se dovesse prodursi un deterioramento in un'opera di una collezione pubblica o privata, l'artista e la galleria implicata dovrebbero apportare soluzioni, come la possibilità di sostituire la copia deteriorata con un'altra nuova, distruggendo l'anteriore. (Se le cause non sono attribuibili a difetti di produzione, il costo della nuova opera sarà assunto dal proprietario o dalla sua compagnia di assicurazione, ma non dall’autore).
2.2. Relazione coi musei o centri di arte e coi commissari
Qualunque tipo di collaborazione con un'istituzione culturale deve rimanere registrata in un contratto o modello previsto, secondo il tipo di progetto, Vedere punto 8.2.1., sulla contrattazione da parte delle istituzioni,
Se l'artista accetta di partecipare ad una mostra individuale o collettiva deve collaborare col commissario o l'istituzione per la corretta catalogazione ed esibizione delle sue opere. Avrà diritto ad esigere le condizioni idonee per la stesse, nei limiti del bilancio stanziato e dello spazio disponibile.
L'artista si occuperà che si faccia constare sempre, se qualche istituzione pubblica o privata ha riprodotto la sua opera. E si informerà sia su tale circostanza che per la eventuale esposizione in cui ha partecipato, nella vendita della stessa.


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Messaggio  Flavia Vizzari Gio 19 Mag 2011 - 15:20

nicolacomunale ha scritto:secondo pezzo:

1.6. Prevenzione dei conflitti di interessi
Anteporremo il prestigio del settore, formato dall’insieme delle attitudini abituali e dell'associazione, a qualunque interesse individuale.
L'asas eleggerà in seno alla sua Assemblea, tra i suoi soci, i membri di una "Commissione di Arbitraggio" che, appoggiandosi su questo codice deontologico, concilieranno i possibili conflitti, sempre a richiesta dei soci che si sentiranno pregiudicati. Questi potranno sollecitare, per iscritto, alla Commissione che esamini le situazioni che li preoccupino, e che li riguardino direttamente o indirettamente. Potranno chiedere, agli altri soci in conflitto o anche alle persone estranee all'associazione che si affidino al criterio della Commissione affinché questa proponga accordi di conciliazione.
La Commissione sarà integrata da cinque soci, due di essi appartenenti al Consiglio dei Fondatori, ma tutti appartenenti a differenti professioni delle arti visive.
- un pittore, o designer grafico
- uno scultore o designer industriale
- un incisore o fotografo
- un docente di belle arti in attivo o pensionato, o una persona legata ad un museo o centro di arte
- un docente di storia dell’arte o critico, o una persona legata ad qualche attività imprenditoriale artistica, gestore culturale, editore, o un collezionista.
Si dovrà elaborare a parte un regolamento per la creazione e funzionamento di questa Commissione di Arbitraggio.


L'idea di un Manifesto regolamentatore del nostro Gruppo asas mi è sempre piaciuta, ma non solo per esso, ma per poterlo attualizzare anche per tutto il mondo dell'Arte.

Mi sembra questo un buon, anzi ottimo, lavoro, ma a prima vista vedo molta carne al fuoco ... soprattutto per la parte che quoto che vedrebbe ulteriori funzioni in seno al Direttivo asas che peraltro non ha ancora a mio avviso preso il giusto avvio in maniera ottimale e sufficiente °_°

forse ne possiamo parlare ma per un futuro non molto prossimo.
Flavia Vizzari
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Messaggio  Flavia Vizzari Gio 19 Mag 2011 - 15:27

1.7. Legalità e trasparenza
Rivendichiamo il fatto che tutte le relazioni professionali rimangano registrate in contratti che definiscano con chiarezza i diritti ed obblighi, garantiscano le retribuzioni congrue e la dovuta considerazione. Assumiamo pienamente la cornice legale e fiscale vigente che inquadra le nostre attività artistiche e promuoveremo tutta quella legislazione che secondo noi aiuta a regolarle con ragionevole equità. Promuoveremo la trasparenza nelle amministrazioni ed istituzioni pubbliche, reclameremo il compimento della legalità vigente per ogni istituzione, associazione od organismo che riceva aiuti diretti o indiretti delle amministrazioni e proteggeremo la trasparenza nelle transazioni del mercato dell'arte. Denunceremo i casi di manifesta illegalità o i rischi per l'integrità dei beni patrimoniali.

Se dobbiamo parlare di Legalità associative è tutto ok ... ma se ci spostiamo a legalità per quanto concerne gli artisti, c'è da dire che io per prima non sono legalizzata.

Un artista dovrebbe dichiarare annualmente di essere tale e pagare delle tasse anche se non vende e se vende pagare l'Iva sul venduto e regolarizzarlo con ricevute.

Io non vendo mai ... ho le mie opere tutte a casa, né per la maggior parte mi piacerebbe venderle perchè a molte mie tele sono affezionata ... ma magari se vendessi non mi converrebbe, poichè l'eventuale guadagno se lo mangerebbe lo Stato ...

Credo che anche il 99% degli artisti esistenti in Italia non sia dichiarato legalmente come tale ... alcuni artisti certificano le loro vendite solo attraverso adesioni ad Associazioni che fanno la Dichiarazione dei Redditi (con patrimonio)
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Messaggio  Flavia Vizzari Gio 19 Mag 2011 - 15:36

2.2. Relazione coi musei o centri di arte e coi commissari
Qualunque tipo di collaborazione con un'istituzione culturale deve rimanere registrata in un contratto o modello previsto, secondo il tipo di progetto, Vedere punto 8.2.1., sulla contrattazione da parte delle istituzioni,
Se l'artista accetta di partecipare ad una mostra individuale o collettiva deve collaborare col commissario o l'istituzione per la corretta catalogazione ed esibizione delle sue opere. Avrà diritto ad esigere le condizioni idonee per la stesse, nei limiti del bilancio stanziato e dello spazio disponibile.
L'artista si occuperà che si faccia constare sempre, se qualche istituzione pubblica o privata ha riprodotto la sua opera. E si informerà sia su tale circostanza che per la eventuale esposizione in cui ha partecipato, nella vendita della stessa.


In merito alla nostra Associazione siciliana arte e scienza e agli artisti nostri soci ... questo mi pare superfluo ... il Museo di Messina (ho parlato ieri con la Caterina Di Giacomo, chiedendole se era possibile realizzare la nostra collettiva del prossimo Raduno di Luglio in qualche sala o in altri spazi del plesso museale e mi ha riso in faccia, tipo che i nostri dipinti non sono idonei e all'altezza per il loro ambito espositivo
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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 15:50

questa parte del manifesto riguarda coloro che vogliono vivere come artisti professionisti...

Niente impedisce che gli artisti non in regola con le leggi possano usufruire di parte di questo manifesto...

In Spagna le cose stanno già funzionando molto meglio...

Il fatto che moltissimi artisti non sono in regola comunque è dovuto sopratutto ad una mancanza di norme legali e di protezione giuridica dei diritti degli artisti... ma possiamo spingere poco a poco affinché le cose cambino e gli artisti siano sempre meglio preparati per poter affrontare con un minimo di sicurezza il mercato professionale dell'arte...

Questo manifesto potrebbe rappresentare l'inizio di una svolta a 180 gradi... e il fatto di essere stato prodotto dall'asas costituirebbe un merito considerevole che potrebbe lanciare la nostra associazione su un piano abbastanza alto per poter poi influire di più sugli artisti più seri...

Certamente gli artisti poco seri lo vedrebbero come il fumo negli occhi.... Wink

Ma non vedo il quarto pezzo che avevo appena messo... Ma che succede con questo forum? a volte si perdono i messaggi... Ora dovrò rimetterlo, perdendo un'altra mezz'ora cribbio!!! Bene è già sistemato Wink


Ultima modifica di nicolacomunale il Gio 19 Mag 2011 - 16:01 - modificato 1 volta.

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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 15:56

quarto pezzo:

3. GALLERISTi
La galleria d’arte commercializza l'opera degli artisti e compie un'importante funzione nella diffusione delle opere artistiche, e nella promozione e rappresentazione degli artisti. Come impresa privata cerca il legittimo beneficio ma, per essere aperta al pubblico, è anche un spazio culturale nel quale i cittadini possono accedere alla conoscenza delle creazioni più recenti.
La galleria garantirà che le opere che mette in vendita hanno tutta l'affidabilità in quanto alla autoria, alla proprietà, e alla catalogazione e norme di conservazione.
Tanto il gallerista come il mercante di opere d'arte rispetteranno scrupolosamente l'International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property dell'Unesco.
3.1. Relazione con gli artisti
L'asas raccomanda che le relazioni professionali tra artista e gallerista si basino su un documento scritto con validità giuridica. Per riferimenti più concreti e modelli di contratto si raccomanda la consultazione del Manuale di buone pratiche professionali nelle arti visuali pubblicato per l'Unione delle Associazioni di Artisti Visuali (sarà importato e tradotto anche questo manuale della Spagna).
Il gallerista, a meno che non abbia comprato previamente le opere che mette in vendita, gestisce i pezzi che sono stati depositati dall'artista nella galleria o da un acquirente anteriore, ed assume ricevendoli la responsabilità di vegliare affinché non si producano danni o furti. Perciò, deve contare sulle misure di sicurezza necessarie, ed è conveniente che contratti un'assicurazione.
Nel contratto o accordo si dettaglieranno quali siano gli obblighi ed i diritti equitativi di ognuna delle parti che varieranno secondo il modello di relazione.
Alcuni punti devono constare obbligatoriamente:
• Un modello di relazione tra artista e gallerista, con o senza esclusività, o come collaborazione occasionale. Nei contratti in esclusiva, si faranno constare le condizioni che possano limitare l’artista per esposizioni o vendite in altre gallerie. L'artista notificherà alla galleria qualsiasi iniziativa che dovesse realizzare in questo senso.
• Condizioni per la partecipazione in fiere.
• Determinazione di quale parte della produzione dell'artista sarà gestita dalla galleria (periodi, tipi di opere. ecc.)
• Condizioni di pagamento massimo dell'importo della vendita che corrisponde all'artista, quando la galleria abbia consegnato l’opera al compratore.
• Durata del contratto o accordo scritto; se qualcuna delle parti desidera rescinderlo, dovrà farlo per iscritto, chiarendo la situazione di tutte le opere in deposito, prestito, esecuzione, etc. ed i termini e condizioni delle consegne al proprietario delle stesse.
Alcune raccomandazioni:
• Documentare la proprietà di ognuna delle opere che si depositano nella galleria: deposito dell'artista, con data di devoluzione, o acquisizione da parte del gallerista o di una collezione, con documenti di acquisto.
• Informare l'artista sull'identità del compratore e, se è possibile, del posto in cui l'opera verrà collocata.
• Nella bolletta di consegna del deposito di ogni opera, si farà constare il suo prezzo di vendita. Fissando se l'artista accetta sconti, e in che percentuale massima. Se la galleria dovesse applicare uno sconto superiore al concordato, bisogna consultarlo prima con l'artista.
• Pattuire previamente la ripercussione delle spese di esposizione e commissione di vendita dell'opera per il gallerista che non dovrà superare il 25 %.
L'asas propone che chi paghi le spese di esposizione, artista o galleria, recuperi quell'importo prima di calcolare la commissione abituale della galleria; se l'opera non si vendesse, nessuna delle parti potrebbe esigere né la proprietà né una compensazione economica.
Se una istituzione, o un museo, o un centro d’arte paga le spese di produzione dell'opera e questa dopo viene venduta, bisogna prima negoziare col museo il possibile recupero da parte di questo delle spese di produzione. Se il museo dovesse rinunciare a recuperare le spese, la galleria dovrebbe richiedere solo la sua commissione contrattata.
In caso di rescissione del contratto o accordo e se l'artista avesse fatto qualche esposizione individuale nella galleria, a questa sarebbe riconosciuto il diritto di gestire l'opera esposta per un periodo di un anno dalla conclusione della mostra.
Nei concorsi e premi in cui si offrono ai vincitori dei premi-acquisto, la galleria potrebbe ottenere solo la sua commissione abituale in caso di avere preparato la documentazione necessaria ed assunto le spese di spedizione dell'opera. Il gallerista ha l'obbligo di consultare all'artista sulla sua intenzione di inviare, o no, le sue opere a concorsi ai quali il gallerista vorrebbe partecipare, sia che l'opera stia solo in deposito e sia che la galleria l'abbia già acquistata. In caso che l'opera fosse vincitrice del premio-acquisto, l'artista avrebbe in entrambi i casi diritto ad una compensazione economica.
Una galleria dovrebbe applicare una commissione sulle vendite di un'altra galleria quando la prima rappresenti in esclusiva all'artista in questione. Tale commissione sarà accordata previamente e fatturata in maniera adeguata.
3.2. Relazione con collezioni pubbliche e private
Quando la galleria vende un'opera ad un collezionista privato deve informarlo della legislazione vigente per ciò che riguarda la proprietà intellettuale delle opere d'arte ed al diritto di seguimento dell’autore.
La galleria deve garantire l'autenticità delle opere, rispettare la loro integrità - non vendendo, per esempio, un'opera per
parti separate.
Se un'istituzione pubblica o privata chiede in prestito un'opera dell'artista alla galleria, possono darsi due casi.
• Se l'opera è proprietà della galleria, questa deve informare l'artista della sua intenzione di prestarla.
• Se l'opera è proprietà dell'artista, la galleria deve contare sulla sua approvazione scritta.
3.3. Relazione con altri galleristi
Si eviteranno le pratiche sleali che vadano contro la concorrenza rispettosa.
Si rispetteranno i contratti e gli obblighi tra gli artisti ed altre gallerie. Qualunque trattamento che supponga che un artista lavori occasionalmente o in maniera stabile con un'altra galleria, abbia o non un contratto in esclusività, deve essere realizzato apertamente, procurando l'intendimento equilibrato tra tutte le parti implicate.
Se un gallerista facilita ad un altro una vendita e richiede per ciò una compensazione, si dovranno pattuire in anticipo i termini economici dell'accordo.
3.4. Mercanti di opere d'arte
Il mercante è un intermediario nella vendita di opere d'arte che, abitualmente, si dedica al mercato secondario e non opera in un locale aperto al pubblico. In certe occasioni rappresenta ad artisti che non lavorano con gallerie, entrando così nel mercato primario. Normalmente non espone opere ed i suoi margini commerciali normalmente devono essere più ridotti di quelli del gallerista, non superiori comunque al 15% del prezzo di vendita.
Ha gli stessi obblighi che il gallerista nella documentazione, autentificazione e conservazione delle opere, in caso che li riceva in deposito, e la stessa responsabilità davanti al collezionista.
Se rappresenta artisti, si devono registrare le condizioni dell'accordo in un contratto legale.
Se esiste un'intermediazione rimunerata in una vendita in una galleria, tale circostanza si deve riflettere ugualmente in un documento ed emettere fattura per gli onorari corrispondenti.

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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 16:33

Flavia Vizzari ha scritto:

In merito alla nostra Associazione siciliana arte e scienza e agli artisti nostri soci ... questo mi pare superfluo ... il Museo di Messina (ho parlato ieri con la Caterina Di Giacomo, chiedendole se era possibile realizzare la nostra collettiva del prossimo Raduno di Luglio in qualche sala o in altri spazi del plesso museale e mi ha riso in faccia, tipo che i nostri dipinti non sono idonei e all'altezza per il loro ambito espositivo

Questa cosa ha due letture e non ti offendere se sarò franco:

- una è il fatto che mi sembra troppo affrettato proporre attualmente di fare una esposizione di artisti dell'asas, la maggioranza dei quali è ancora di basso livello (se vogliamo essere sinceri), in un museo regionale dove si devono esporre solo le opere esemplari dei grandi artisti del passato... Veramente io non avrei osato fare una proposta di questo genere, scusami se te lo dico...

- l'altra è che a volte i musei, nonostante l'alto livello che devono garantire, permettono di fare delle mostre "vergognose" per le scarse qualità delle opere esposte, quando ci sono di mezzo delle grosse raccomandazioni o interessi... per cui i direttori dei musei si sentono di essere i padroni e disporre del museo come fa loro comodo...

Quindi direi, facciamo crescere l'asas e gli artisti dell'asas e fra 4 o 5 anni... vedremo se sia il caso di ripresentare questa proposta alla luce del prestigio che avrà saputo conquistarsi la nostra associazione ma anche i nostri soci artisti nell'ambiente culturale messinese e siciliano Wink

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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 18:43

qui va il quinto pezzo:

4. CRITICI D’ARTE
D'accordo col Codice Deontologico del Consiglio di Critici e Commissari di Arti Visuali (della Spagna), ai quali facciamo riferimento, il critico "elabora il suo discorso in maniera libera ed argomentata, dall'esercizio indipendente del suo pensiero e della riflessione estetica. La sua attività professionale esige ampie conoscenze scientifiche e teoriche dell’arte e la capacità di enunciarli; inoltre essa implica, anche, una responsabilità sociale che va oltre l’ambito stesso della critica di arte o dell'estetica filosofica" Non stima solo il lavoro di artisti o i progetti espositivi ma anche le istituzioni, le politiche culturali ed il sistema sociale dell'arte.
Il critico può realizzare il suo lavoro attraverso un mezzo di comunicazione, tramite una galleria, un'istituzione culturale o una casa editrice, in maniera abituale o occasionale. In tutti i casi dovrebbe esistere una relazione contrattuale previa che specifichi le condizioni della collaborazione e la cessione o non dei diritti d'autore da parte del critico, d’accordo con la Legge di Proprietà Intellettuale.
4.1. Relazione con gli artisti e coi commissari
Il critico è obbligato ad acquisire le conoscenze necessarie sugli artisti e le loro opere o sui progetti di commissariato sui quali vorrà o dovrà scrivere. Il suo giudizio deve basarsi sull'esame diretto delle opere e lasciare da parte qualunque interesse o condizionamento esterno.
Dal critico si esige, perfino quando il suo giudizio ragionato possa essere molto negativo, un trattamento sempre rispettoso sia della dignità degli artisti e sia di quella dei commissari o delle istituzioni.
4.2. Relazione con le gallerie, i musei o centri di arte o i collezionisti
Nel caso in cui il critico realizzi compiti di Commissario non dovrebbe scrivere nessuna critica valutativa sul suo stesso progetto ed eviterà, mentre organizza, di scrivere su altre attività dell'istituzione o della galleria, o sugli artisti espositori. Tanto meno dovrebbe farlo se invece di commissario è autore di qualche testo nel catalogo dell’organizzazione.
Nel caso in cui ha una relazione abituale con un'istituzione o galleria, sia come consulente, o membro del patronato, commissario invitato, o collaboratore frequente, eviterà di scrivere su qualunque attività dell'istituzione o galleria, perfino se non è direttamente implicato in quell'attività.
Se colleziona opere d'arte, non dovrebbe scrivere su un'esposizione in una galleria nella quale abbia intenzione di acquisire qualche opera; ma neanche dovrebbe farlo su una mostra in un museo o centro in cui sia inclusa un’opera della sua collezione.
Se occupa un posto ufficiale in un'istituzione pubblica o privata, o in un'amministrazione, dovrebbe sospendere temporaneamente la sua attività come critico, almeno l'esercizio della critica di esposizioni o attività relazionate con l'istituzione per le quali lavora.
4.3. Relazione coi mezzi di comunicazione di cui è collaboratore
Informerà la direzione di qualunque possibile conflitto di interessi ponga a rischio la credibilità del mezzo di comunicazione.
Eviterà gli inviti personali per muoversi ad altre città, da parte di istituzioni o gallerie; qualunque invito dovrebbe dirigersi alla direzione del mezzo di comunicazione con il quale collabora.

5. GIORNALISTI SPECIALIZZATI
I mezzi di comunicazione - giornali, supplementi culturali, riviste specializzate, radio e televisioni - sono degli strumenti fondamentali nella diffusione dell'arte attuale. I direttori dei mezzi o sezioni ed i giornalisti specializzati in temi culturali hanno una responsabilità rispetto al pubblico in generale e agli intenditori in particolare per cui devono aspirare all'eccellenza nei contenuti ed all'indipendenza di opinione.
Devono cercare di essere responsabili e coerenti nella trattazione dei temi culturali, evitando frasi denigratorie, gratuite, presuntuose o frivole.
Devono essere diligenti nel selezionare i temi che tratteranno, svincolando tali contenuti dalla pubblicità e dalla tendenza ideologica del mezzo di comunicazione per il quale lavorano.
Purché sia possibile, il mezzo di comunicazione e non la galleria o istituzione, finanzierà qualunque spostamento, alloggio o diete derivati della necessità di inviare un critico o giornalista a preparare un servizio su un evento artistico.
Dato che la maggioranza di mezzi di comunicazione contano con edizioni digitali, si raccomanda di offrire la possibilità di rispondere o commentare ogni articolo pubblicato, favorendo il confronto dialettico.

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Messaggio  Flavia Vizzari Gio 19 Mag 2011 - 21:22

nicolacomunale ha scritto:


............- una è il fatto che mi sembra troppo affrettato proporre attualmente di fare una esposizione di artisti dell'asas, la maggioranza dei quali è ancora di basso livello (se vogliamo essere sinceri), in un museo regionale dove si devono esporre solo le opere esemplari dei grandi artisti del passato... Veramente io non avrei osato fare una proposta di questo genere, scusami se te lo dico...

- l'altra è che a volte i musei, nonostante l'alto livello che devono garantire, permettono di fare delle mostre "vergognose" per le scarse qualità delle opere esposte, quando ci sono di mezzo delle grosse raccomandazioni o interessi... per cui i direttori dei musei si sentono di essere i padroni e disporre del museo come fa loro comodo...




Non mi riferivo ad una collettiva di pittori dell'Asas ... ma alla Collettiva del raduno Regionale di Luglio (se ci saranno con adesioni anche aperte a tutte le arti-fotografia-scultura) ... Ho chiesto di essere sponsorizzati dall'Azienza del Museo Regionale e avremmo messo il loro Logo ... non per forza doveva essere una sala del Museo, ma anche un atrio o un corridoio ... e penso che con un pò di buona volontà poteva essere una cosa fattibile ... ma cmq la nostra Sede è anche buona!!!
Flavia Vizzari
Flavia Vizzari
Spicialista
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http://blog.libero.it/Artevizzari/

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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 22:23

Qui va il sesto Wink

6. COMMISSARI DI ESPOSIZIONI
Il commissario media tra le istituzioni pubbliche e private, i conservatori di musei, gli artisti, la critica, i giornalisti, i collezionisti, i galleristi ed il cittadino. Le sue funzioni vanno dall'investigazione e concezione fino alla documentazione e materializzazione del progetto espositivo.
Il suo lavoro è fondamentale per l'interpretazione, la contestualizzazione e la diffusione delle opere d'arte.
Il commissario con le conoscenze necessarie e concentrato sulle sue responsabilità sociali e culturali, deve comunicare ai cittadini concetti e discorsi sull'arte che elabora senza condizionamenti di nessun tipo; che arricchiscono la comprensione collettiva delle opere artistiche presentate e più in generale uno degli aspetti speciali del pensiero estetico contemporaneo.
6.1. Relazione con gli artisti e proprietari delle opere
Si raccomanda al commissario di mantenere una comunicazione fluida tanto con l'artista come col proprietario dell'opera ai quali informerà puntualmente sul progetto espositivo e sulle condizioni espositive nonché sulle possibilità itineranti. Si solleciterà sempre per iscritto il permesso per le esposizioni ed eventuali riproduzioni.
I commissari faranno gli accertamenti opportuni in quanto alla documentazione delle opere, il corretto montaggio, l'esposizione dei pezzi e l'interpretazione delle stesse.
In caso che esista una pubblicazione dell'esposizione, il commissario curerà l'adeguata documentazione e riproduzione delle opere.
Il commissario, come interlocutore tra gli artisti e le istituzioni culturali, dovrà vegliare perché siano assicurati loro i corrispondenti diritti di esposizione per le opere degli artisti, per gli onorari, per le spese di viaggio, etc.
6.2. Relazione coi musei o centri d’arte
Il commissario compierà fedelmente gli obblighi derivati dai contratti che formalizzi con le istituzioni e centri d’arte. Questo includerebbe tra l’altro l'apporto della documentazione relativa all'artista e la sua opera; il compimento dei termini della consegna e realizzazione del progetto espositivo dell’artista, come la presenza dello stesso nel montaggio e nell'inaugurazione.
Per la cosa relativa alla formalizzazione contrattuale del lavoro col museo o centro, vedere punto 8.2.3.
6.3. Relazione con le gallerie
Il commissario, quando sviluppa un progetto, sia monografico o collettivo, in cui include un artista, dovrebbe informare di ciò alla galleria che lo rappresenta.
Quando realizza un progetto per una galleria devono accordarsi previamente i termini della collaborazione e gli onorari, e raccoglierli in un documento contrattuale

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Messaggio  Ospite Gio 19 Mag 2011 - 22:53

Siamo già al settimo Smile

7. COLLEZIONISTI PRIVATI
Il proposito del collezionista privato è possedere e godersi la fantasia delle opere, ma anche distinguerle, conservarle e diffonderle.
Svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento del mercato dell'arte e nella conservazione del patrimonio artistico, ed il suo impegno con la comunità artistica incrementa l'attività di molti professionisti.
Si raccomanda al collezionista che contribuisca alla diffusione della conoscenza delle opere d'arte della sua collezione, esponendo le opere che intende divulgare in spazi che riuniscano le condizioni idonee per l'esposizione delle stesse.
Si raccomanda altresì che mantenga un catalogo dettagliato della sua collezione, con la documentazione completa di ogni opera e rispettivo autore.
7.1. Relazione con gli artisti
Il collezionista si impegna a rispettare la proprietà intellettuale dell'autore, come i suoi diritti morali stabiliti nella Legge della Proprietà Intellettuale. osserverà le raccomandazioni redatte per iscritto dall'artista, in quanto a manipolazione, immagazzinamento ed esposizione dell'opera, non potendo realizzare nessuna modificazione senza la conoscenza e consenso dello stesso autore.
Se organizza un'esposizione o evento con opere della sua collezione, accorderà con l'artista o l'entità di gestione che questi designa i diritti di riproduzione, partecipazione e comunicazione pubblica.
Rispetterà la legislazione in quanto alla rivendita dell'opera che comporta la consegna all'artista di una percentuale non inferiore al 50 % del possibile guadagno.
Si considera una buona pratica che avvisi l'artista o la galleria che lo rappresenta, quando voglia vendere un'opera di questi in un’asta pubblica.
In caso di deterioramento di un'opera d'arte, si impegna a contattare con l'artista, o i suoi rappresentanti, ed uno specialista per elaborare insieme una relazione di valutazione dei danni e il suo possibile restauro. Tanto la relazione di stato come quello di restauro passerebbe a fare parte della documentazione dell'opera d'arte ristabilita.
Trattandosi di opere audiovisive il collezionista potrà pubblicare una copia per l’esposizione per uso privato, mantenendo il supporto originale dell'opera per le esposizioni pubbliche. In alcuni casi, informando di ciò all'artista, potrebbero farsi copie per esposizione che potrebbero rovinarsi una volta finita l'esposizione.
7.2. Relazione con le gallerie
Quando un artista lavora in esclusiva con una galleria o ha firmato con essa un accordo mediante il quale si affida la gestione dell'opera prodotta per un determinato periodo, il collezionista rispetterà quell'accordo ed ricorrerà sempre alla galleria che lo rappresenta per l'acquisizione di opere del suo genere preferito.
Nel momento della vendita si dovrà emettere la corrispondente fattura nella quale si manifesti il termine di pagamento dell'opera.
Se il collezionista incarica la produzione di un'opera e l'artista è rappresentato per una galleria stabiliranno per iscritto le condizioni contrattuali in quanto ai diritti ed obblighi di ognuno.
Il collezionista deve impegnarsi a informare, oltre all’autore, la galleria del possibile prestito dell'opera ivi acquistata per esposizioni o eventi, e della sua riproduzione in eventuali pubblicazioni.

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Messaggio  Ospite Ven 20 Mag 2011 - 7:33

ed ecco l'ottavo Wink

8. MUSEI E CENTRI D'ARTE
L'IAC (Instituto de Arte Contemporáneo - Spagna) fu una delle associazioni che elaborarono il "Documento di Buone Pratiche in Musei e Centri d'Arte", al quale anche noi dell’asas facciamo riferimento e suggeriamo anche a tutti i professionisti italiani di questo ambito. In esso si definisce il museo o centro d'arte contemporanea come una istituzione vincolata alle esigenze culturali della società attuale. La "sua funzione principale non è quella di legittimare opere o artisti né, tanto meno, quella di costituire o anticipare il giudizio della storia.
Ciò che li distingue dai musei storici è il loro irrinunciabile compito di incentivare e diffondere la creatività artistica del nostro tempo e facilitare la accoglienza pubblica delle opere e attività più promettenti e interessanti. (...) Sono, dunque, luoghi di raccolta, di esposizione, di produzione e di generazione di nuove proposte di creatori attuali, ma anche centri di ricerca e di studio delle pratiche artistiche contemporanee e di divulgazione di tali attività.
Nel museo o centro d'arte si incrociano le attività di tutti i professionisti dell'arte attuale per cui il loro impegno con le buone pratiche avrà un effetto benefico generalizzato in tutto il campo delle arti visive.
8.1. Patronati nei musei e centri d’arte
Nei musei e centri d’arte nei quali esista un patronato, dovrebbero essere previsti (negli statuti delle istituzioni) i requisiti per fare parte dello stesso, delle sue funzioni e degli obblighi dei suoi membri. L'asas fa al riguardo alcune raccomandazioni:
* Ogni patronato, od ogni membro dei differenti comitati ad esso associato, dovrebbe proteggere la continuità del progetto artistico del museo o centro d’arte, per la sua funzione di servizio pubblico e per il compimento della legalità e della trasparenza nella sua gestione, ed inoltre partecipare attivamente per il conseguimento dei finanziamenti, donazioni o relazioni vantaggiose per l'istituzione ed avere un'attitudine collaborativa e leale con la direzione.
* Difenderà l'autonomia della direzione dalle ingerenze extra-artistiche.
* Il patronato dovrebbe raccomandare che l’equipe che dovrebbe far funzionare il centro, dovrebbe selezionarsi mediante concorso pubblico e valutando le candidature con criteri pubblici, obiettivi e trasparenti da parte di un comitato di selezione designato dallo stesso patronato.
Il patronato accorderà e farà pubbliche le norme di condotta che evitino qualunque conflitto di interessi dei suoi membri a scapito dei progetti, delle acquisizioni o delle possibilità di finanziamento del museo. Gli statuti dovrebbero stabilire le più trasparenti incompatibilità:
I direttori di un museo o centro d’arte non dovrebbero formare parte del patronato di un altro museo o centro d’arte.
Le persone che partecipino ad un patronato non dovrebbero fare parte di patronati di altri musei o centri d’arte.
I critichi o commissari che siano membri del patronato non potranno commissariare esposizioni nel proprio museo o centro d’arte, né dovrebbero scrivere critiche su esposizioni o attività dello stesso.
I collezionisti, membri del patronato, come individui, o fondazione o impresa, devono dichiararlo ed evitare la concorrenza col museo in questo ambito. Il museo non dovrebbe acquisire o immagazzinare opere o collezioni proprietà di nessun membro del patronato, né esporli. Però sì potranno realizzare donazioni.
* Gli artisti membri del patronato non avranno esposizioni individuali nel museo e le loro opere non potranno essere acquisite nel periodo in cui siano vincolati al museo.
* Gli impresari membri del patronato dovrebbero dichiarare quali sono gli ambiti commerciali nei quali lavorano le loro ditte, ed eviteranno di partecipare a qualunque decisione relazionata con la contrattazione di servizi o acquisizione di beni che possano beneficare direttamente o indirettamente il loro commercio.
* Non si raccomanda la presenza di galleristi in patronati di musei e centri d’arte. In casi eccezionali in cui possa darsi questa situazione, il museo non dovrà comprar loro nessuna opera né organizzare esposizioni degli artisti da essi rappresentati.
8.2. Direttori di musei e centri d'arte
Gli statuti di ogni museo o centro d’arte dovrebbero precisare le funzioni e gli obblighi del direttore. L'asas sottolinea alcuni compiti ed incompatibilità:
Il direttore anteporrà sempre la "missione" di servizio pubblico, del museo o centro d’arte, alla sua carriera professionale. Lavorerà per l'eccellenza artistica nel quadro delle politiche di rappresentazione distintive di una società democratica. Manterrà la massima trasparenza nella gestione dell'istituzione che dirige. Respingerà qualunque iniziativa o attività che fomenti il clientelismo, oppure che possa squilibrare il sistema dell'arte per la pressione del potere finanziario o per interessi personali.
Il direttore svilupperà, o aggiornerà, piani strategici, studi museologici e museografici, piani per completare carenze e proteggere le collezioni, e favorirà anche la normalizzazione dei procedimenti.
Curerà e proteggerà il patrimonio a carico dell'entità.
Renderà di pubblico dominio le acquisizioni, con la loro provenienza e prezzi, così come la composizione del comitato che regola gli acquisti.
Manterrà la massima trasparenza nella gestione economica.
Rispetterà l'indipendenza della critica.
Proteggerà il riconoscimento pubblico della autoria di tutti i partecipanti nelle diverse attività sviluppate nei vari dipartimenti del museo o centro d’arte.
Incoraggerà la creazione di un contesto artistico locale, spingendo la collaborazione col suo ambiente sociale e culturale e la generazione di comunità artistiche, mediante programmi educativi, divulgativi e di ricerca.
Svilupperà, quando le sue dimensioni e il bilancio lo permettano, programmi di collaborazione e proiezione a scala internazionale.
Si offrirà al direttore una rimunerazione che gli permetta di dedicarsi con esclusività al suo carico. Il direttore eviterà di sviluppare qualunque attività esterna vincolata al commercio dall'arte o lavori di assistenza a collezionisti privati. Eccezionalmente, per essere esperto in determinata materia, potrebbe partecipare a qualche progetto esterno al museo: nel cui caso, dovrebbe comunicarlo al patronato.
Non comprometterà spese (acquisizioni) incarichi professionali, se non ha sicurezza di potere pagarli nel termine che si stabilisca nel contratto o fattura corrispondente.
Non emetterà certificati di autenticità né farà valutazioni critiche.
8.2.1. Relazione con gli artisti
Quando un museo o centro d’arte chiede in prestito ad una collezione pubblica o privata un'opera di un artista per un'esposizione o un deposito temporaneo, deve informare l’autore di tale circostanza e soddisfare i diritti che potessero derivare da tale evento.
Si offrirà all'artista la possibilità di soprintendere gli aspetti relazionati con la promozione e la pubblicità dell'opera, quali il contenuto dei comunicati stampa, i mezzi di promozione, il curriculum, etc.
La relazione professionale con l'artista, per qualunque tipo di attività, espositiva o no, deve rimanere raccolta in un contratto. Si rimette per ciò al Manuale di buone pratiche professionali nelle arti visuali dell'UAAV. Nonostante, l'asas sottolinea alcuni punti che devono constare nel contratto:
In opere di nuova produzione si dettaglieranno le partenze preventive assegnate alla produzione, il calendario di pagamenti, le condizioni di installazione e termine di devoluzione dell'opera. Si raccomanda negoziare con l’artista e la galleria se l'opera è acquisita per il museo o se si commercializza, ed in che condizioni per tutte le parti implicate.
Se l'artista non compiesse, per ragione ingiustificata, con le condizioni concordate nel contratto e l'esposizione o attività non potesse realizzarsi, dovrebbe risarcire le spese e i danni derivati.
Spese di rappresentazione (viaggi) spostamenti, alloggi e diete.
Spese di montaggio ed adattamento di pezzi preesistenti che corrisponderanno al museo o centro.
Rimunerazione economica all'artista per il lavoro sviluppato e per la creazione artistica realizzata.
Delimitazione dei diritti d'autore che l'artista cede così come la sua retribuzione.
Possibile itineranza, dettagliando sedi e tempi.
Cause di rescissione. Se il museo o centro, o l'entità contrattante, rompe gli accordi ed annulla un'esposizione individuale o collettiva già concordata con l'artista, l'artista avrà diritto a ricevere una rimunerazione economica, l'ammontare dovrebbe fissarsi d’accordo con la fase nella quale si trovi lo sviluppo del progetto, come le spese di produzione, compresa la fase di documentazione o concezione delle opere che si siano generati fino al momento.
8.2.2. Relazione con collezionisti particolari
Il museo o centro accorderà per iscritto col collezionista i termini di prestito o deposito dell'opera e la maniera nella quale il collezionista desideri raffigurare come proprietario. Il direttore rispetterà le condizioni di manipolazione delle opere depositate.
Il direttore darà pubblicità ai depositi e alle donazioni. Nei musei e centri d’arte di finanziamento pubblico, le condizioni in cui si fanno i depositi di opere o collezioni saranno di dominio pubblico.
8.2.3. Relazione coi commissari indipendenti
Il direttore cercherà di rispondere alle proposte di esposizioni o attività che riceva privilegiando quelle che più si avvicinano agli scopi fondamentali del museo. .
Ogni incarico, sia per un'esposizione, per un'attività o per una pubblicazione, deve formalizzarsi in un contratto scritto o lettera di incarico che includa almeno i seguenti punti:
• L'oggetto dell'accordo, il piano di lavoro, il posto e i termini di consegna, nonché i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, includendo gli onorari, gli aspetti relativi al diritto dell'autore e la forma ed i termini di pagamento. Si raccomanda di frazionare il pagamento degli onorari, in coincidenza col compimento delle tappe dell'esposizione, la consegna del progetto, l’inaugurazione, il termine, coincidendo l'ultimo pagamento con la data di chiusura.
• Le risorse umane, tecniche, e l’infrastruttura che l'entità metterà a disposizione del commissario nel momento di realizzare il suo lavoro: il personale dell'entità che si incaricherà della coordinazione, produzione e mantenimento del progetto, dispositivi di comunicazione, spazio fisico di lavoro per il commissario e la sua equipe nel caso abbia un gruppo di collaboratori, etc.
• Nel caso in cui il commissario necessiti viaggiare per la realizzazione del progetto, si ricorderanno previamente gli spese assumibili dal museo o centro d’arte e si faranno constare nella lettera di incarico o contratto. Quando il commissario gestisca le sue spese, si indicherà nella lettera di incarico o contratto il termine di rimborso delle stesse.
• Indennità che riceverebbe il commissario se l'entità decidesse di sospendere, cancellare o posporre sine die la realizzazione del progetto. L'ammontare dovrebbe fissarsi d’accordo con la fase nella quale si trovi lo sviluppo dell'oggetto del contratto.
• Responsabilità derivate dell'inadempimento degli obblighi raccolti nel contratto per le parti implicate.
• In caso di posteriore itineranza dell'esposizione, il commissario avrà diritto alla percezione di un onorario che dovrà fissarsi nel contratto, insieme alla corrispondente remunerazione relativa ai diritti d'autore.
8.2.4. Relazione con i galleristi
Il direttore cercherà di rispondere alle proposte di acquisizione che riceva.
Accelererà per quanto possibile il pagamento delle opere acquisite.
Per gli acquisizioni, i criteri di selezione rimarranno al margine di qualunque interesse estraneo alla valutazione artistica delle opere, ed il museo non offrirà trattamento di preferenza verso determinate gallerie se non è basata nella qualità e convenienza del progetto di collezione del museo.
Si raccomanda al direttore che prenda conoscenza delle gallerie che lavorano nell'area geografica in cui è ubicato il museo.
8.2.5. Relazione con le imprese fornitrici di servizi
I musei e centri d’arte pubblici devono, nella contrattazione di imprese di servizi, rispettare la normativa vigente. Devono convocare un concorso di aggiudicazione e assicurare che tutte le imprese concorrenti abbiano le stesse opportunità di competere, sempre con la minore spesa per l'istituzione dentro gli standard di qualità idonei.
8.3. Altri impiegati in entità artistiche
I lavoratori di entità che si dedicano allo sviluppo delle attività artistiche, musei, centri d’arte, centri culturali o sale di esposizioni, hanno relazione diretta con tutti gli agenti dell'arte attuale, e, in maggiore o minore misura, le loro decisioni influiscono sullo sviluppo dell'attività artistica, sulla conservazione del patrimonio e sulla diffusione degli eventi artistici. Il risultato del loro lavoro è di interesse pubblico e contribuisce allo sviluppo culturale della società.
Questi lavoratori, devono:
Aggiornare la loro formazione umanistica e scientifica, così come la loro conoscenza delle leggi, norme o direttive necessarie per il adempimento delle loro attribuzioni con la massima eccellenza e produttività.
Conoscere le mansioni e le funzioni che sono loro attribuite nell'organigramma del personale e applicarle con la massima dedicazione.
Nel periodo che sono contrattati dal museo non possono mantenere attività esterne all'entità.
Non dovranno utilizzare l'informazione ottenuta nell'esercizio delle loro funzioni in favore proprio o di terzi. Manterrà la confidenzialità delle informazioni che riguardano l’entità e le sue attività.

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Messaggio  Ospite Ven 20 Mag 2011 - 13:13

È giunto il turno del nono pezzo Rolling Eyes

9. RESTAURATORI
La preservazione del patrimonio culturale compromette non solo l'artista che lo produce ma anche a quanti agenti intervengono nell'acquisto, nella vendita, nella riproduzione, nella custodia, conservazione e restauro e, infine, nella divulgazione di detto patrimonio.
Il patrimonio artistico implica un problema di lunga conservazione e durabilità. La necessità della conservazione dovrà prevalere su qualunque altra considerazione; nessun membro dell'asas dovrà permettere che nell'esercizio della sua professione questa si degradi o si veda minacciata.
L'informazione tecnico-scientifica fa parte del patrimonio comune, perciò i professionisti della conservazione e del restauro condivideranno detta informazione con quanti collettivi la richiedano, dovendo consigliarli circa quanti rischi minaccino la permanenza dell'opera in maniera etica, scientifica e comprensibile.
I professionisti della conservazione e del restauro che realizzino il loro lavoro sull’arte contemporanea dovranno accreditare la formazione richiesta e data la complessità materiale di detto patrimonio, manterranno un continuo aggiornamento delle loro conoscenze sui protocolli di intervento in funzione dell'evoluzione delle tecniche.
Agiranno nei limiti dei criteri deontologici esistenti nel campo dalla conservazione, osservando sopratutto i principi di restauro elaborati da Cesare Brandi.
Nessun intervento sarà portato a capo senza accesso all'infrastruttura tecnologica richiesta.
Ogni procedimento sarà documentato prima, durante e dopo l'intervento e quanti protocolli siano stati applicati sull'opera dovranno essere raccolti in una relazione che dettagli tutta la sequenza di lavoro portata a termine su di essa.
Nei lavori di restauro prevarrà il criterio di applicare il minimo intervento richiesto per ottenere l'adeguata permanenza nel rispetto massimo delle parti originali. Nessun intervento sarà applicato che possa modificare il discorso dell'autore o produrre cambiamenti nel valore culturale del pezzo intervenuto. I trattamenti aggiuntivi sull'opera artistica, realizzati quando sia necessario, dovranno essere reversibili; in casi eccezionali e con l'acquiescenza dell'artista o del proprietario, potranno applicarsi trattamenti non reversibili, a patto che risultino inerti ed armonizzati per quanti componenti costituiscano la struttura materiale del pezzo intervenuto.
10. ASSESSORI ARTISTICI
L'assessore o consulente artistico è un professionista qualificato con vaste e profonde conoscenze dell’ambito artistico. La sua funzione è quella di offrire orientazione al collezionista, privato, corporativo o istituzionale, nell'acquisizione, valutazione, montaggio, conservazione e catalogazione delle opere d'arte.
Può occuparsi ugualmente di compiti di diffusione pubblica della collezione (esposizioni) prestiti, pubblicazioni, premi...)
L'assessore artistico deve avere la formazione imprescindibile di storia, teoria e tecnica dell’arte, mercato dell'arte, assicurazione e trasporto, conservazione, ed un'ampia esperienza che avalli il suo lavoro specialistico. Deve lavorare con professionismo ed indipendenza, possedere contatti dentro il mercato dell'arte, conoscere i prezzi ed agire come nesso di unione tra gallerie, mercantili, case di aste ed artisti non rappresentati dai collezionisti.
Non deve rappresentare né promuovere artisti, né vendere le loro opere, perché questa è la funzione esclusiva degli artisti indipendenti, delle gallerie d’arte e dei dealers con i quali artisti o galleristi collaborino. Tanto meno deve lavorare in esclusiva con gallerie, mercantili o aste perché perderebbe la sua indipendenza, sebbene deve conoscerli ed essere informato delle loro attività.
L'assessore vigilerà che il suo cliente compri o venda opere d’arte con il giusto prezzo di mercato, evitando catene di intermediari che rincarino la transazione, assicurandosi dell'autenticità dei pezzi-potendo ricorrere ad esperti di particolari settori dell’arte- e che queste siano libere di carichi illegali come furti, falsi, ecc..
L'assessore ed il suo cliente accorderanno in un contratto scritto le condizioni della sua relazione professionale. Nonostante, l'asas fa le seguenti raccomandazioni:
• La relazione deve basarsi sulla trasparenza, professionalità e massima obiettività possibile.
• Se un assessore lavora in esclusiva per un'entità, impresa, fondazione, ed ottiene per ciò alcuni onorari non riceverà nessuna commissione in qualunque tipo di transazione relazionata con la collezione.
• In caso di assessori indipendenti che non hanno onorari fissi e lavorano per vari clienti, la commissione corrispondente ad un'acquisizione dovrebbe pagarla il cliente, non la galleria, ne il mercante, o l'artista.
• Se, contro questa raccomandazione, la commissione dell'assessore la paga la galleria, questa estenderà una fattura per l'importo della commissione. In nessun caso riscuoterà doppia commissione: al cliente e la galleria.
• Il venditore fatturerà direttamente al cliente l'acquisto. Se non si potesse fare così ed il venditore fatturasse all'assessore, qualunque sconto si farà constare nella fattura.
Nel caso in cui l'assessore, sia indipendente o corporativo, ed abbia una collezione personale, non approfitterà per se stesso di sconti né vantaggi associati ad acquisizioni per la collezione che consiglia come professionista.

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Messaggio  Ospite Ven 20 Mag 2011 - 15:34

Ed ora arriviamo al decimo (non comandamento) Wink

11. GESTORI CULTURALI
La Federazione Statale di Associazioni di Gestori Culturali della Spagna (FEAGC) che definisce la sua funzione come "un processo organizzativo di promozione ed intermediazione che utilizza l'efficiente amministrazione di risorse in un determinato contesto per promuovere beni e servizi culturali", ha elaborato un Codice Deontologico al quale ci riferiamo per i professionisti di questo ambito che fanno parte dell'IAC. Aggiungiamo, però, alcuni obblighi basilari.
11.1. Gestori culturali pubblici
Il Tecnico Superiore per la gestione culturale ha l'obbligo di elaborare e presentare piani di attuazione generale. Nel nostro ambito, è fondamentale la redazione e la gestione dei progetti di arte contemporanea in ogni amministrazione, con la sufficiente dotazione economica.
Deve organizzare e dirigere squadre professionali di lavoro. L'efficacia delle politiche artistiche dipende in gran parte dalla corretta selezione di questo personale.
Deve stabilire vie di dialogo e partecipazione coi professionisti del settore, attraverso le associazioni o piattaforme che li rappresentino. Si raccomanda che formi un comitato consulente o consiglio integrato da professionisti, specializzati in arte contemporanea.
Promuoverà la redazione di leggi, decreti o normative che regolino e favoriscano le attività del settore.
Rispetterà l'indipendenza ideologica ed eviterà l'ingerenza di qualsiasi partito politico o sindacato.
Non realizzerà nessuna attività professionale privata che possa interferire nella sua attività pubblica, o che si veda beneficiata da essa.
Tutelerà la continuità ed il miglioramento delle istituzioni e dei progetti culturali esistenti. Lo sforzo preventivo ed umano realizzato da anni non deve perdersi; è importante che le istituzioni culturali contino su statuti ed organi di governo che lo garantiscano.
Nella creazione di musei o centri d’arte, non inizierà, senza avere definito prima un progetto artistico che precisi la sua funzione, temporalità ed ambito territoriale (che deriverà da un dibattito previo coi professionisti) e senza prospettive chiare di finanziamento. Le strutture di gestione che si scelgano devono essere caratterizzate dal principio di autonomia e trasparenza.
11.2. Gestori culturali privati
Il gestore culturale privato ha per funzione guidare, consigliare, proporre metodologie, facilitare processi di cambiamento in aspetti relazionati con la pianificazione, strategia, organizzazione e massimizzazione delle risorse disponibili delle istituzioni culturali pubbliche e private, come mediare tra queste e distinti gruppi di interesse relazionati, previo sollecito e sotto incarico contrattuale.
Consiglia i suoi clienti in maniera indipendente, rigorosa, obiettiva, competente e professionale, e integra le funzioni sviluppate dalle squadre proprie delle istituzioni culturali che contrattano i loro servizi (ne li annulla, né li sostituisce)..
Come imprese private, cercano il legittimo beneficio, ma come agenti culturali proteggeranno il migliore utilizzo possibile delle risorse disponibili.
Nella relazione coi suoi clienti:
Ogni incarico rimarrà formalizzato mediante contratto e, nel caso di lavorare per amministrazioni pubbliche, lo farà con la trasparenza d’obbligo.
Tratterà ogni cliente in maniera adeguata, adattando le sue metodologie e processi alla realtà specifica di ogni progetto, con l'obiettivo di generare cambiamenti positivi e raccomandazioni concrete, e non semplicemente presentazioni di idee personali.
Unicamente accetterà incarichi per i quali conti su una chiara esperienza, capacità e risorse professionali. Risponderà delle squadre che seleziona per portare a termine i compiti relazionati con l'incarico, assicurando che contino sull'esperienza e specializzazioni necessarie per servire al cliente con i più alti standard di qualità.
Comunicherà al cliente tutti i subappalti che realizzi per portare a termine l'incarico ricevuto.
Stabilirà aspettative realistiche sul risultato del suo lavoro. Si assicurerà che gestore e cliente comprendano allo stesso modo gli obiettivi del progetto, l'ambito di attuazione, il piano di lavoro e lo schema di rimunerazione. Nella comunicazione col cliente differenzierà tra fatti, interpretazioni, raccomandazioni ed opinioni proprie; verificherà il rigore delle sue fonti.
Sarà fedele alla missione istituzionale dell'entità che contratti i suoi servizi. Le raccomandazioni che effettui saranno indipendenti ed avranno sempre per obiettivo il beneficio e la sostenibilità a lungo termine dell'istituzione cliente, come la protezione del patrimonio artistico e culturale che questa custodisca.
Tratterà in maniera adeguata qualunque tipo di informazione confidenziale riferita al cliente o qualunque opera, persona o istituzione, alla quale abbia avuto accesso durante lo sviluppo della sua attività. In nessun caso si approfitterà dell'informazione privilegiata alla quale abbia potuto avere accesso, senza il permesso scritto del cliente.
Tutte le informazioni e materiali utilizzati per il consulente saranno ottenuti in forma legale. Il consulente documenterà in maniera giustificata e precisa tutte le attuazioni che porti a termine durante lo sviluppo della sua consulta.
Eviterà qualunque conflitto di interessi reale o apparente, comunicandolo al cliente in maniera immediata insieme alle circostanze o interessi che possano influenzare la sua indipendenza ed obiettività.

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Messaggio  Ospite Ven 20 Mag 2011 - 22:47

11º e ultimo pezzo: Sleep

12. MEMBRI DI GIURIE E COMITATI
L'asas ed altre associazioni culturali in Spagna chiedono che i premi, borse di studio, aiuti e concorsi di diverso tipo siano decisi da esperti delle rispettive materie. L'asas raccomanda che la composizione delle giurie si renda sempre pubblica nella convocazione e che la composizione dei suoi membri risponda a criteri paritetici.
Sta diventando ormai pratica comune nominare non gli agenti della comunità artistica ma dirigenti e rappresentanti politici e tecnici nelle giurie o comitati che valutano i lavori degli artisti, i commissari o gli aspiranti a posti di lavoro del mondo artistico.. Perciò, l'asas fa alcune raccomandazioni basilari per evitare giudizi non pertinenti e conflitti di interessi:
Il presidente della giuria o il comitato ha la responsabilità di far rispettare le norme dei concorsi, e che siano rese pubbliche obbligatoriamente, oltre farle applicare evitando favoritismi di qualsiasi genere.
Se le norme attentano alla legalità vigente o sono contrarie alle "buone pratiche" professionali e di gestione, si farà presente all'organizzazione e, in caso di non essere emendata la deficienza, si rinuncerà a fare parte della giuria o comitato.
Non si accetterà un invito a fare parte di una giuria se non si è competenti nella materia.
Qualunque conflitto di interessi sarà dichiarato.
In particolare:
Un gallerista non potrà votare per un artista col quale lavora.
Un direttore di museo o centro non potrà votare per un'opera che prodotta dalla sua istituzione.
Se il membro della giuria o comitato lavora per un'istituzione o impresa, non potrà votare a beneficio della concessione di un aiuto o sovvenzione alla sua istituzione o impresa.
Nessun membro della giuria potrà votare per un candidato con il quale abbia una qualsiasi relazione di parentela.
Si eviteranno in generale i condizionamenti esterni, privilegiando sempre la qualità delle proposte. Inoltre, quando si tenti di scegliere il personale per un'istituzione o sviluppare un programma, deve essere in beneficio della stessa istituzione o programma.
I membri della giuria o comitato dovranno utilizzare la stessa tavola di indicatori di qualità per elaborare il punteggio che ciascuno crede di poter attribuire ad ogni candidato e manterranno la confidenzialità sulle deliberazioni accordate.

13. AVVOCATI SPECIALISTI
Gli avvocati specialisti del mercato dell'arte - avvocati arbitri federali con un provato grado di specializzazione e pratica nel Diritto dell'Arte - sono un strumento fondamentale per professionalizzare il settore a livello legale. La loro attività serve per regolare il mercato dell’arte, con il fine di ottenere una maggiore sicurezza giuridica nelle diverse relazioni, transazioni ed attuazioni che si realizzano tra gli agenti della comunità artistica e anche di conseguire che questi stessi agenti ottengano una maggiore competitività nel mercato globale.
Oltre agli obblighi che fissano i codici deontologici della professione, gli avvocati specialisti del mercato dell'arte devono:
Preservare la confidenzialità nelle relazioni con gli agenti della comunità artistica e mantenere il più stretto segreto professionale rispetto a tutti i fatti o notizie a cui avranno accesso per via della loro attività professionale.
Devono essere diligenti nel momento in cui devono consigliare o difendere, scegliendo le vie legali adeguate, svincolandosi da quelli sui quali possa esistere qualche indizio di riciclaggio di capitali in nero o finanziamenti per terroristi e mafiosi.
Devono infine promuovere iniziative per diffondere l’informazione giuridica nel settore artistico.

REFERENZE bibliografiche su altri codici deontologici
UAAV Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales
http://bonespractiques.aavc.net/es
NATIONAL ASSOCIATION FOR THE VISUAL ARTS
Code of Practice for Australian Commercial Galleries
http://www.visualarts.net.au/sites/default/files/commgallscode_0.pdf
Best Practice for Artists and Publicly Funded Galleries
http://www.visualarts.net.au/sites/default/files/BPAPFG%20_NAVA_040509_0_0.pdf
UNESCO
International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35190&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
ICOM
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code2006_spa.pdf
AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS
Curators Commitee
http://www.curcom.org/_pdf/code_ethics2009.pdf
Commitee on Education
http://www.edcom.org/Files/Admin/EdComBookletFinalApril805.pdf
ASSOCIATION OF ART MUSEUM DIRECTORS
Professional Practices in Art Museums
http://www.aamd.org/member/pdfs/ProPractices.pdf
CONSEJO DE CRÍTICOS DE ARTES VISUALES
Código deontológico del Consejo de Críticos de Artes Visuales
http://www.consejodecriticosav.org/articulo/codigo_deontologico_del_consejo_de_criticos_de_artes_visuales.html
AMERICAN INSTITUTE FOR CONSERVATION OF HISTORIC AND ARTISTIC WORKS.
http://aic.stanford.edu/pubs/ethics.html
CANADIAN ASSOCIATION FOR CONSERVATION OF CULTURAL PROPERTY Y CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL CONSERVATORS
http://www.cac-accr.ca/pdf/ecode.pdf
ASSOCIATION OF FUNDRAISING PROFESSIONALS
http://www.afpnet.org/files/ContentDocuments/CodeOfEthicsLong.pdf
FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE GESTORES CULTURALES
http://www.federacion-agc.es/images/Documentos/codigodeontologicofeagc.pdf
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
Code d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs
http://www.calq.gouv.qc.ca/calq/ethique_ca.pdf
COLLEGE ART ASSOCIATION (CAA)
Artistas: http://www.collegeart.org/caa/ethics/prof_pract_artists.html
Historiadores: http://www.collegeart.org/caa/ethics/art_hist_ethics.html


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Messaggio  Flavia Vizzari Sab 21 Mag 2011 - 10:06

di che si tratta? Esiste da molto?
Codice:
Manuale di buone pratiche professionali nelle arti visuali pubblicato per l'Unione delle Associazioni di Artisti Visuali (sarà importato e tradotto anche questo manuale della Spagna).
Flavia Vizzari
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Spicialista
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http://blog.libero.it/Artevizzari/

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Messaggio  Ospite Sab 21 Mag 2011 - 14:29

Flavia Vizzari ha scritto:di che si tratta? Esiste da molto?
Codice:
Manuale di buone pratiche professionali nelle arti visuali pubblicato per l'Unione delle Associazioni di Artisti Visuali (sarà importato e tradotto anche questo manuale della Spagna).

La traduzione in alcune parti minime è stata modificata da me, comunque questo codice è lo statuto di una associazione nazionale di artisti di Spagna ed è stato approvato da qualche mese o meno... Quindi ancora non sappiamo che impatto avrà sulla società in generale, però sappiamo che moltissimi artisti (di quelli preparati... usciti dalle facoltà universitarie di belle arti) sono d'accordo... E si suppone che questo farà cambiare molte cose in Spagna e... si porranno all'avanguardia in Europa e quasi in tutto il mondo... ma in Italia ancora siamo indietro di una 30 di anni :-(((

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