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STATUTO a.s.a.s.
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Re: STATUTO a.s.a.s.
REGOLAMENTO INTERNO ESPLICATIVO DELLO STATUTO ASAS.
Approvato nell’Assemblea generale del 24/04/2013 e del 07/06/2014.
A: DECADENZA DI UN SOCIO - Art.5 - La decadenza della qualità di Socio onorario Asas, può avvenire anche su richiesta personale, nel caso in cui si desideri partecipare all’attività dell’Asas, nella qualità di Socio ordinario o Nuovo socio fondatore (potendo quindi esercitare i requisiti di eleggibilità nel Consiglio direttivo). La richiesta può essere fatta per iscritto, e dovrà essere valutata ed eventualmente accettata almeno dai due terzi del Consiglio dei soci fondatori.
B: PATRIMONIO – Art. 6 – Partecipano alle quote utili per le spese di realizzazione delle varie attività associative e per le spese correnti annuali, oltre ai Soci fondatori anche gli altri soci e verranno dettagliatamente registrate dal segretario nell’apposito Libro contabilità rilasciandone ricevuta, utilizzando i normali blocchetti standard a doppio foglio numerati, timbrati e firmati, che verranno custoditi assieme al Libro contabilità.
C: BILANCIO – Art.7 – Oltre al bilancio preventivo e consuntivo, da effettuarsi non oltre un mese dopo la conclusione di ogni attività e iniziativa dell’Asas, si procederà anche a una contabilità annuale comprensiva delle spese correnti che verrà ratificata dal Consiglio direttivo.
D: SOCI ADERENTI - Art.8 – d - Avendo constatato che molti Soci aderenti una volta richiesta e ottenuta l’adesione all’Asas non danno più seguito ad una propria partecipazione, si ritiene necessario l’aggiornamento annuale della propria adesione, compilando e presentando l’apposito modulo firmato, trasmissibile anche per e-mail.
E: IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Art. 12 – I soci che potranno essere eletti nel Consiglio del direttivo, non dovranno ricoprire altre cariche direttive in altre associazioni culturali. Ciascun socio ordinario e fondatore dovrà pertanto compilare una scheda in cui sottoscriva se è impegnato o meno organizzativamente con altre associazioni culturali. Nei casi in cui si collabori nell’organizzazione di altre associazioni non è accettata l’eleggibilità nel Consiglio direttivo dell’Asas.
F: IL SEGRETARIO – Art. 17- Gli atti e i documenti dell’Associazione potranno essere custoditi dal segretario presso la Sede legale dell’Asas, per poterne avere disponibilità immediata in caso di necessità.
G: CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI – Art. 18 –
a) - Possono aggiungersi ai Primi soci fondatori, che costituiscono il Consiglio dei soci fondatori, su valutazione dello stesso consiglio e dietro decisione dei due terzi, Nuovi soci fondatori che abbiano i requisiti etici richiesti dallo Statuto e il fine primario della divulgazione della cultura siciliana. Tra questi possono aggiungersi anche i Soci onorari che richiedano, al fine della nuova nomina, la decadenza della loro qualità iniziale di socio (regolamento aggiuntivo: punto A).
b) - I nuovi Soci fondatori possono essere votati nell’elezione del Consiglio direttivo se nominati da almeno tre anni.
H: IL PRESIDENTE ONORARIO – Art. 21 –La carica di Presidente onorario ha gli stessi requisiti della categoria C dei soci (Soci onorari).
Re: STATUTO a.s.a.s.
REGOLAMENTO INTERNO ESPLICATIVO DELLO STATUTO ASAS.
Approvato nell’Assemblea generale del 14/06/2015.
A) - I PRINCIPI ETICI DEI SOCI – Art. 4 - Tutti i soci devono mantenere una attitudine civile di fratellanza e di rispetto per la dignità umana secondo il dettato dello Statuto Asas. È fatto assoluto divieto a qualsiasi socio di diffamare, per qualsiasi motivo o natura all’interno ed all’esterno
dell’associazione, altri soci ovvero creare qualsiasi tensione a pena di azione disciplinare sino all’immediata espulsione da parte del Consiglio dei fondatori. Qualora un socio venga a conoscenza di fatti o di eventi incresciosi o di grave entità, di qualsiasi natura, effettuati all’interno o all’esterno dell’associazione, perpetrati da altri soci, questi è tenuto ad informare
immediatamente il Consiglio del direttivo per le opportune azioni correttive e, se il caso lo prevede, di tipo disciplinare.
B) - DECADENZA DI UN SOCIO - Art.5 – 1) La decadenza della qualità di Socio onorario Asas, può avvenire anche su richiesta personale, nel caso in cui si desideri partecipare all’attività dell’Asas,
nella qualità di Socio ordinario o Nuovo socio fondatore (potendo quindi esercitare i requisiti di eleggibilità nel Consiglio direttivo). La richiesta può essere fatta per iscritto, e dovrà essere valutata ed eventualmente accettata almeno dai due terzi del Consiglio dei soci fondatori.
2) Qualora i soci, soggetti a processo sanzionatorio, o anche solo a invito per chiarimenti, non danno riscontro alle comunicazioni inviate e non danno risposta alcuna, al trascorrere di trenta giorni sono dichiarati incompatibili con l’associazione.
C) - PATRIMONIO – Art. 6 – Partecipano alle quote utili per le spese di realizzazione delle varie attività associative e per le spese correnti annuali, oltre ai Soci fondatori anche gli altri soci e verranno dettagliatamente registrate dal segretario nell’apposito Libro contabilità rilasciandone
ricevuta, utilizzando i normali blocchetti standard a doppio foglio numerati, timbrati e firmati, che verranno custoditi assieme al Libro contabilità.
D) - BILANCIO – Art.7 – Oltre al bilancio preventivo e consuntivo, da effettuarsi non oltre
un mese dopo la conclusione di ogni attività e iniziativa dell’Asas, si procederà anche a una contabilità annuale comprensiva delle spese correnti che verrà ratificata dal Consiglio direttivo.
E) - I SOCI – Art. 8 – All’inizio di ogni riunione o attività dell’Asas, sia tra gli stessi soci che aperta a chiunque (caffè letterari), il presidente, o un moderatore da lui nominato per l’occasione, dovrà introdurre il dibattito con i relativi argomenti all’ordine del giorno, concedendo la parola a tutti coloro che l’avranno richiesta, e indicando il tempo a disposizione uguale per tutti.
Non è consentito a nessuno intervenire, senza l’autorizzazione del presidente o del moderatore nominato, con argomenti estranei all’o.d.g.. Argomenti non pertinenti dovranno necessariamente essere rimandati ad altra opportuna sede.
d) SOCI ADERENTI - Art.8 – Avendo constatato che molti Soci aderenti una volta richiesta e ottenuta l’adesione all’Asas non danno più seguito ad una propria partecipazione, si ritiene necessario l’aggiornamento annuale della propria adesione, compilando e presentando l’apposito modulo firmato, trasmissibile anche per e-mail.
F) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Art. 12 – 1) I soci che potranno essere eletti nel Consiglio del direttivo, non dovranno ricoprire altre cariche direttive in altre associazioni culturali. Ciascun
socio ordinario e fondatore dovrà pertanto compilare una scheda in cui sottoscriva se è impegnato o meno organizzativamente con altre associazioni culturali. Nei casi in cui si collabori nell’organizzazione di altre associazioni non è accettata l’eleggibilità nel Consiglio direttivo dell’Asas.
2) Se al rinnovo annuale del Consiglio del direttivo i soci fondatori sono di numero
inferiore alla metà più uno dei membri da potere votare; il Consiglio dei soci fondatori può scegliere, per quell’anno, a maggioranza semplice, tra i soci più anziani, chi aggiungere come candidati, tra i Soci fondatori, per essere eletti nel Consiglio del direttivo.
G) - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Art. 13 – I referenti dei vari settori
(arte letteraria, arte musicale, arte visiva), che compongono il Consiglio del direttivo, sono tenuti a presentare per iscritto un proprio programma di attività da realizzarsi nei limiti del possibile nella forma e nelle date indicate, se verrà approvato.
H) - IL SEGRETARIO – Art. 17- Gli atti e i documenti dell’Associazione potranno essere
custoditi dal segretario presso la Sede legale dell’Asas, per poterne avere disponibilità immediata in caso di necessità.
I) - CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI – Art. 18 – Possono aggiungersi ai Primi soci fondatori, che
costituiscono il Consiglio dei soci fondatori, su valutazione dello stesso consiglio e con la decisione dei due terzi, Nuovi soci fondatori che abbiano i requisiti etici richiesti dallo Statuto e il fine primario della divulgazione della cultura siciliana. Tra questi possono aggiungersi anche i Soci onorari che richiedano, al fine della nuova nomina, la decadenza della loro qualità
iniziale di socio (regolamento aggiuntivo: punto A). I nuovi Soci fondatori possono essere votati nell’elezione del Consiglio direttivo se nominati da almeno tre anni.
L) - LO SCIOGLIMENTO – art. 25 – Nel caso in cui i membri che compongono il Consiglio dei soci fondatori sia uguale o inferiore a cinque membri è richiesta, per lo scioglimento, l’unanimità del voto.
Approvato nell’Assemblea generale del 14/06/2015.
A) - I PRINCIPI ETICI DEI SOCI – Art. 4 - Tutti i soci devono mantenere una attitudine civile di fratellanza e di rispetto per la dignità umana secondo il dettato dello Statuto Asas. È fatto assoluto divieto a qualsiasi socio di diffamare, per qualsiasi motivo o natura all’interno ed all’esterno
dell’associazione, altri soci ovvero creare qualsiasi tensione a pena di azione disciplinare sino all’immediata espulsione da parte del Consiglio dei fondatori. Qualora un socio venga a conoscenza di fatti o di eventi incresciosi o di grave entità, di qualsiasi natura, effettuati all’interno o all’esterno dell’associazione, perpetrati da altri soci, questi è tenuto ad informare
immediatamente il Consiglio del direttivo per le opportune azioni correttive e, se il caso lo prevede, di tipo disciplinare.
B) - DECADENZA DI UN SOCIO - Art.5 – 1) La decadenza della qualità di Socio onorario Asas, può avvenire anche su richiesta personale, nel caso in cui si desideri partecipare all’attività dell’Asas,
nella qualità di Socio ordinario o Nuovo socio fondatore (potendo quindi esercitare i requisiti di eleggibilità nel Consiglio direttivo). La richiesta può essere fatta per iscritto, e dovrà essere valutata ed eventualmente accettata almeno dai due terzi del Consiglio dei soci fondatori.
2) Qualora i soci, soggetti a processo sanzionatorio, o anche solo a invito per chiarimenti, non danno riscontro alle comunicazioni inviate e non danno risposta alcuna, al trascorrere di trenta giorni sono dichiarati incompatibili con l’associazione.
C) - PATRIMONIO – Art. 6 – Partecipano alle quote utili per le spese di realizzazione delle varie attività associative e per le spese correnti annuali, oltre ai Soci fondatori anche gli altri soci e verranno dettagliatamente registrate dal segretario nell’apposito Libro contabilità rilasciandone
ricevuta, utilizzando i normali blocchetti standard a doppio foglio numerati, timbrati e firmati, che verranno custoditi assieme al Libro contabilità.
D) - BILANCIO – Art.7 – Oltre al bilancio preventivo e consuntivo, da effettuarsi non oltre
un mese dopo la conclusione di ogni attività e iniziativa dell’Asas, si procederà anche a una contabilità annuale comprensiva delle spese correnti che verrà ratificata dal Consiglio direttivo.
E) - I SOCI – Art. 8 – All’inizio di ogni riunione o attività dell’Asas, sia tra gli stessi soci che aperta a chiunque (caffè letterari), il presidente, o un moderatore da lui nominato per l’occasione, dovrà introdurre il dibattito con i relativi argomenti all’ordine del giorno, concedendo la parola a tutti coloro che l’avranno richiesta, e indicando il tempo a disposizione uguale per tutti.
Non è consentito a nessuno intervenire, senza l’autorizzazione del presidente o del moderatore nominato, con argomenti estranei all’o.d.g.. Argomenti non pertinenti dovranno necessariamente essere rimandati ad altra opportuna sede.
d) SOCI ADERENTI - Art.8 – Avendo constatato che molti Soci aderenti una volta richiesta e ottenuta l’adesione all’Asas non danno più seguito ad una propria partecipazione, si ritiene necessario l’aggiornamento annuale della propria adesione, compilando e presentando l’apposito modulo firmato, trasmissibile anche per e-mail.
F) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Art. 12 – 1) I soci che potranno essere eletti nel Consiglio del direttivo, non dovranno ricoprire altre cariche direttive in altre associazioni culturali. Ciascun
socio ordinario e fondatore dovrà pertanto compilare una scheda in cui sottoscriva se è impegnato o meno organizzativamente con altre associazioni culturali. Nei casi in cui si collabori nell’organizzazione di altre associazioni non è accettata l’eleggibilità nel Consiglio direttivo dell’Asas.
2) Se al rinnovo annuale del Consiglio del direttivo i soci fondatori sono di numero
inferiore alla metà più uno dei membri da potere votare; il Consiglio dei soci fondatori può scegliere, per quell’anno, a maggioranza semplice, tra i soci più anziani, chi aggiungere come candidati, tra i Soci fondatori, per essere eletti nel Consiglio del direttivo.
G) - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Art. 13 – I referenti dei vari settori
(arte letteraria, arte musicale, arte visiva), che compongono il Consiglio del direttivo, sono tenuti a presentare per iscritto un proprio programma di attività da realizzarsi nei limiti del possibile nella forma e nelle date indicate, se verrà approvato.
H) - IL SEGRETARIO – Art. 17- Gli atti e i documenti dell’Associazione potranno essere
custoditi dal segretario presso la Sede legale dell’Asas, per poterne avere disponibilità immediata in caso di necessità.
I) - CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI – Art. 18 – Possono aggiungersi ai Primi soci fondatori, che
costituiscono il Consiglio dei soci fondatori, su valutazione dello stesso consiglio e con la decisione dei due terzi, Nuovi soci fondatori che abbiano i requisiti etici richiesti dallo Statuto e il fine primario della divulgazione della cultura siciliana. Tra questi possono aggiungersi anche i Soci onorari che richiedano, al fine della nuova nomina, la decadenza della loro qualità
iniziale di socio (regolamento aggiuntivo: punto A). I nuovi Soci fondatori possono essere votati nell’elezione del Consiglio direttivo se nominati da almeno tre anni.
L) - LO SCIOGLIMENTO – art. 25 – Nel caso in cui i membri che compongono il Consiglio dei soci fondatori sia uguale o inferiore a cinque membri è richiesta, per lo scioglimento, l’unanimità del voto.
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